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Sez. L, Sentenza n. 723 del 30/01/1981 (Rv. 411193 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - CITAZIONE O DOMANDA GIUDIZIALE - INTERPRETAZIONE - COMPITO ESCLUSIVO DEL GIUDICE DEL MERITO - CENSURABILITA IN CASSAZIONE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1981-01-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/411193-01

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - CITAZIONE O DOMANDA GIUDIZIALE - INTERPRETAZIONE - COMPITO ESCLUSIVO DEL GIUDICE DEL MERITO - CENSURABILITA IN CASSAZIONE - CONDIZIONI.*

Non trattandosi di accertare l'esistenza di un vizio in procedendo, l'interpretazione della domanda giudiziale, al fine di stabilire l'idoneita della stessa a costituire atto interruttivo della prescrizione di un determinato diritto, e riservata al giudice del merito ed e sindacabile in Sede di legittimita solo sotto il profilo del vizio di motivazione. (V 5633/79, mass n 402235; (V 117/71, mass n 349477; (V 862/69, mass n 339225).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2943, Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)