diritto.io

Sez. L - , Sentenza n. 25371 del 12/12/2016 (Rv. 642238 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - PAGAMENTO | Indebito previdenziale - Individuazione del regime applicabile - Momento dell'esecuzione del pagamento - Rilevanza - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2016-12-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/642238-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - PAGAMENTO

In tema di indebito previdenziale, l’obbligo di restituzione sorge "ex lege", con effetto istantaneo, all'atto del pagamento, sicché è al momento della relativa esecuzione che deve farsi riferimento per l’individuazione della legge applicabile. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione della corte di merito che aveva dato rilevanza all'assenza di errore imputabile all'ente erogatore, ex art. 52 della l. n. 88 del 1989, pur essendo la relativa disciplina inapplicabile " ratione temporis").

Riferimenti normativi: Legge 23/12/1996 num. 662 art. 1 com. 260 CORTE COST., Legge 28/12/2001 num. 488 art. 38 com. 7, Legge 09/03/1989 num. 88 art. 52 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)