Sez. U, Sentenza n. 4125 del 17/06/1988 (Rv. 459211 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - MAGGIORAZIONE SULL'INDENNITÀ PROVVISORIA - DOMANDA RELATIVA - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO - COMPETENZA DELLA CORTE DI APPELLO - ESCLUSIONE.*
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - MAGGIORAZIONE SULL'INDENNITÀ PROVVISORIA - DOMANDA RELATIVA - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO - COMPETENZA DELLA CORTE DI APPELLO - ESCLUSIONE.*
La domanda, con la quale l'espropriato pretenda, in aggiunta alla indennità definitiva, la maggiorazione sull'indennità provvisoria contemplata dall'art. 12 della legge 22 ottobre 1971 n. 865 per il caso di cessione volontaria del bene, denunciando l'inosservanza della procedura prevista da detta norma per consentire l'indicato accordo, si ricollega a posizioni di diritto soggettivo, e, quindi, spetta alla cognizione del giudice ordinario (sottraendosi però alla Competenza in unico grado della Corte d'appello, di cui all'art. 19 della citata legge, riguardante la diversa ipotesi dell'opposizione avverso la stima dell'indennità). (V 1397/87, mass n 450861; (V 253/87, mass n 450012).*
Riferimenti normativi: Legge 22/10/1971 num. 865 art. 12 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 19 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)