diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 41282 del 24/04/2015 Ud. (dep. 14/10/2015) Rv. 265205 - 01

GIUDICE DI PACE - GIUDIZIO - DEFINIZIONI ALTERNATIVE - ESTINZIONE DEL REATO CONSEGUENTE A CONDOTTE RIPARATORIE | Termine dell'udienza di comparizione - Natura perentoria - Sussistenza - Condizioni.
Stato
decisa il 2015-04-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/265205-01

GIUDICE DI PACE - GIUDIZIO - DEFINIZIONI ALTERNATIVE - ESTINZIONE DEL REATO CONSEGUENTE A CONDOTTE RIPARATORIE

In tema di procedimento davanti al giudice di pace, il termine dell'udienza di comparizione, previsto dall'art. 35 D.Lgs. n. 274 del 2000, per procedere alla riparazione del danno cagionato dal reato, ha natura perentoria a condizione che l'imputato - prima dell'udienza di comparizione - sia stato effettivamente edotto della possibilità di estinguere il reato contestatogli, dando corso alle attività riparatorie.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 35 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)