Sez. 5, Sentenza n. 27392 del 06/06/2008 Ud. (dep. 04/07/2008) Rv. 241173 - 01
GIUDICE DI PACE - GIUDIZIO - DEFINIZIONI ALTERNATIVE - ESTINZIONE DEL REATO CONSEGUENTE A CONDOTTE RIPARATORIE | Inosservanza dei limiti temporali previsti ex art. 35, comma primo, D.Lgs. n. 274 del 2000 per il compimento dell'adempimento riparatorio - Nullità o decadenza - Esclusione.
GIUDICE DI PACE - GIUDIZIO - DEFINIZIONI ALTERNATIVE - ESTINZIONE DEL REATO CONSEGUENTE A CONDOTTE RIPARATORIE
L'inosservanza dei termini di cui all'art. 35, comma primo, D.Lgs. n. 274 del 2000 - per il quale l'adempimento riparatorio deve avvenire prima dell'udienza di comparizione - non determina alcuna nullità o decadenza non essendo tali sanzioni previste espressamente dall'art. 173 cod. proc. pen., né potendo il giudice qualificare perentorio un termine che la legge non definisce espressamente tale. (La Corte ha rilevato che si tratta di interpretazione costituzionalmente orientata alla luce dei principi posti in materia dalla Corte costituzionale, la quale nel dichiarare inammissibile la questione di legittimità del predetto art. 35, nella parte in cui non prevede che nel decreto di citazione a giudizio sia dato avviso all'imputato della possibilità di porre in essere una condotta riparatoria ai fini dell'estinzione del reato, ha affermato che "l'udienza di comparizione, ove avviene il primo contatto tra le parti e il giudice, risulta sede idonea per sollecitare e verificare la praticabilità di possibili soluzioni alternative". V. ord. n. 231 del 2003 e 333 del 2005).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 35 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)