Sez. 5, Sentenza n. 44394 del 17/07/2013 Cc. (dep. 31/10/2013) Rv. 257548 - 01
GIUDICE DI PACE - GIUDIZIO - DEFINIZIONI ALTERNATIVE - ESTINZIONE DEL REATO CONSEGUENTE A CONDOTTE RIPARATORIE | Anteriorità della riparazione rispetto all'udienza di comparizione - Necessità - Esclusione - Ragioni.
GIUDICE DI PACE - GIUDIZIO - DEFINIZIONI ALTERNATIVE - ESTINZIONE DEL REATO CONSEGUENTE A CONDOTTE RIPARATORIE
In tema di procedimento davanti al giudice di pace, il requisito dell'anteriorità della riparazione rispetto all'udienza di comparizione di cui all'art. 35 D.Lgs. n. 274 del 2000, deve essere interpretato alla luce dei principi posti dalla giurisprudenza costituzionale in materia, di guisa che, qualora l'udienza di comparizione serva a colmare, mediante una breve sospensione della stessa, il vuoto di conoscenza dell'imputato in ordine alla possibilità di effettuare l'offerta riparatoria, la riparazione successiva alla predetta sospensione di udienza è produttiva degli effetti previsti dalla legge.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 594, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 35
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)