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Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 12466 del 17/06/2015 (Rv. 635788 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE | Agevolazione ex art. 1 della legge n. 449 del 1997 - Ambito di applicazione - Determinazione del reddito immobiliare secondo il criterio del reddito fondiario - Sussistenza - Redditi derivanti da immobili strumentali - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2015-06-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/635788-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE

In tema di reddito di impresa, la norma di agevolazione introdotta dall'art. 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, si riferisce alla sola ipotesi di determinazione del reddito immobiliare secondo il criterio del reddito fondiario, atteso che, in questa ipotesi, i costi sostenuti non concorrono come componenti negativi ma costituiscono un onere per alleviare il quale il legislatore ha introdotto tale beneficio; viceversa, in caso di redditi derivanti da immobili strumentali, il reddito è il risultato della somma tra le entrate e i costi sostenuti, deducibili dall'imponibile, sicché l'applicazione della suddetta agevolazione si tradurrebbe in una duplicazione della deduzione e, dunque, in una indebita locupletazione poiché non correlata ad un costo effettivamente rimasto a carico dell'imprenditore.

Riferimenti normativi: Legge 27/12/1997 num. 449 art. 1, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 40, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 77, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 90

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)