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Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 25568 del 18/12/2015 (Rv. 638011 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE | Agevolazione ex art. 1, comma 1, della legge n. 449 del 1997 - Ambito di applicazione - Determinazione del reddito immobiliare secondo il criterio del reddito fondiario - Redditi derivanti da immobili strumentali - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2015-12-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/638011-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE

In tema di reddito d'impresa, l'agevolazione di cui all'art. 1, comma 1, della legge n. 449 del 1997 si riferisce ai soli beni patrimoniali, il cui reddito si determina secondo il criterio del reddito fondiario, atteso che, in questa ipotesi, i costi sostenuti costituiscono un onere per alleviare il quale il legislatore ha introdotto tale beneficio, mentre è inapplicabile relativamente agli immobili strumentali, il cui reddito è il risultato della somma tra entrate e costi sostenuti, deducibili dall'imponibile, per i quali si tradurrebbe in una duplicazione della deduzione e, quindi, in un'indebita locupletazione, poiché non correlata ad un costo rimasto a carico dell'imprenditore. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha rigettato nel merito il ricorso del contribuente, sussistendo una presunzione assoluta di strumentalità ai fini dell'impresa dell'immobile appartenente alla società in nome collettivo, che, quindi, non poteva essere considerato produttivo di reddito fondiario).

Riferimenti normativi: Legge 27/12/1997 num. 449 art. 1 com. 1, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 57, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 77 com. 2, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 90, Decreto Legisl. 12/12/2003 num. 344

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)