Sez. 1, Sentenza n. 2911 del 06/04/1990 (Rv. 466490 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - TARDIVE - RAPPORTI CON LE IMPUGNAZIONI PRINCIPALI.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - TARDIVE - RAPPORTI CON LE IMPUGNAZIONI PRINCIPALI.*
Poiché ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione incidentale tardiva l'art. 334 cod. proc. civ. richiede soltanto i presupposti della soccombenza parziale, dell'impugnazione principale della controparte e dell'ammissibilità di questa, senza alcun riferimento a limitazioni oggettive, le parti contro le quali è stata proposta impugnazione possono proporre impugnazione incidentale, anche quando per esse è decorso il termine o hanno fatto acquiescenza alla sentenza, avverso qualsiasi statuizione di essa loro sfavorevole ed anche quando si tratti di capi autonomi della pronuncia. (Conf 4640/89, mass n 464074; (Conf 6311/88, mass n 460653).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 334
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)