Sez. 1, Sentenza n. 3121 del 20/11/1973 (Rv. 366894 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - RICONVENZIONALE - PROPOSIZIONE DOPO LA PRIMA UDIENZA - DIVIETO - APPLICABILITA AL CONTUMACE - LIMITI - ACCETTAZIONE DEL CONTRADDITTORIO.*
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - RICONVENZIONALE - PROPOSIZIONE DOPO LA PRIMA UDIENZA - DIVIETO - APPLICABILITA AL CONTUMACE - LIMITI - ACCETTAZIONE DEL CONTRADDITTORIO.*
Il divieto di proporre domande riconvenzionali dopo la prima udienza di trattazione colpisce anche il contumace (che non sia stato rimesso in termini), con la sola eccezione del caso in cui l'altra parte, nel cui interesse la preclusione e stabilita, nulla eccepisca ed accetti il contraddittorio anche in ordine alla domanda riconvenzionale cosi spiegata, discutendone il merito. (Conf 2326/69, mass n 341740; 180/58; (V 1066/68, mass n 332510; 1326/62).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 36 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)