Sez. 2, Sentenza n. 1823 del 12/03/1998 Cc. (dep. 10/06/1998) Rv. 211107 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - TERMINI DI DURATA DELLE MISURE: COMPUTO - PLURALITÀ DI ORDINANZE | Identità del fatto - Contestazione a catena di circostanze aggravanti - Computo dei termini di durata della custodia cautelare - In relazione al reato più grave - Termine iniziale - Decorrenza dal primo provvedimento.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - TERMINI DI DURATA DELLE MISURE: COMPUTO - PLURALITÀ DI ORDINANZE
Quando il fatto per il quale è stata applicata una misura cautelare rimane identico nei suoi elementi caratterizzanti, costituiti da condotta, evento e nesso di causalità, la diversa e più grave qualificazione giuridica del medesimo, anche per l'avvenuta contestazione di circostanze aggravanti, legittima l'emanazione di un nuovo provvedimento applicativo della misura con la conseguenza che a tale diversa e più grave qualificazione va commisurato il computo dei termini di durata della custodia, pur rimanendo ancorato il termine iniziale al momento della notificazione o dell'esecuzione del primo provvedimento. (Fattispecie in tema di rapina e rapina aggravata dal numero delle persone).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 292 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 292 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 297 com. 3 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 297 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 278, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 278, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 303 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 303 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)