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Sez. 6, Sentenza n. 33020 del 08/05/2014 Ud. (dep. 24/07/2014) Rv. 260555 - 01

PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE | Subordinazione al risarcimento del danno - Accertamento delle condizioni economiche del reo - Obbligo per il giudice della cognizione - Esclusione - Impossibilità di adempiere - Deduzione in sede esecutiva - Possibilità.
Stato
decisa il 2014-05-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/260555-01

PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE

In tema di sospensione condizionale della pena, nel caso in cui il beneficio venga subordinato all'adempimento dell'obbligo risarcitorio, il giudice della cognizione non è tenuto a svolgere alcun accertamento sulle condizioni economiche dell'imputato. (La Suprema Corte ha precisato che il soggetto interessato può allegare, in sede esecutiva, la comprovata assoluta impossibilità dell'adempimento e il giudice valutare l'attendibilità e la rilevanza dell'impedimento dedotto). Conf. sent. 33024/2014, n.m.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Cod. Pen. art. 165 CORTE COST., Cod. Pen. art. 168 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 665 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)