Sez. 6, Sentenza n. 33020 del 08/05/2014 Ud. (dep. 24/07/2014) Rv. 260555 - 01
PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE | Subordinazione al risarcimento del danno - Accertamento delle condizioni economiche del reo - Obbligo per il giudice della cognizione - Esclusione - Impossibilità di adempiere - Deduzione in sede esecutiva - Possibilità.
PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE
In tema di sospensione condizionale della pena, nel caso in cui il beneficio venga subordinato all'adempimento dell'obbligo risarcitorio, il giudice della cognizione non è tenuto a svolgere alcun accertamento sulle condizioni economiche dell'imputato. (La Suprema Corte ha precisato che il soggetto interessato può allegare, in sede esecutiva, la comprovata assoluta impossibilità dell'adempimento e il giudice valutare l'attendibilità e la rilevanza dell'impedimento dedotto). Conf. sent. 33024/2014, n.m.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Cod. Pen. art. 165 CORTE COST., Cod. Pen. art. 168 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 665 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)