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Sez. L, Sentenza n. 592 del 24/01/1984 (Rv. 432830 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - INVALIDITÀ - CAPACITÀ DI GUADAGNO - RIDUZIONE - IRRILEVANZA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1984-01-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/432830-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - INVALIDITÀ - CAPACITÀ DI GUADAGNO - RIDUZIONE - IRRILEVANZA - CONDIZIONI.*

Ai fini della concessione della pensione di Invalidità, la ridotta capacità di guadagno, nell'attività specifica che viene a cessare, può risultare irrilevante qualora, concorrendo le necessarie condizioni socio-economiche, le residue capacità di lavoro siano sufficienti per essere utilizzate, senza anormale usura e proficuamente, in altre attività confacenti alle attitudini del lavoratore, cui resti perciò assicurato, almeno in linea preventiva, un reddito tale da soddisfare le esigenze garantite dal precetto costituzionale (art. 36) e da escludere il ricorso alla prestazione previdenziale. (Conf 3483/83, mass n 428365; (Conf 1667/83, mass n 426516; (Conf 1079/83, mass n 425869).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)