Sez. 3, Sentenza n. 2013 del 16/09/1965 (Rv. 313819 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONE - ALL'ESECUZIONE - PRECETTO - CREDITO ANTERIORE AL FORMARSI DEL GIUDICATO - COMPENSAZIONE - INAMMISSIBILITA.*
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONE - ALL'ESECUZIONE - PRECETTO - CREDITO ANTERIORE AL FORMARSI DEL GIUDICATO - COMPENSAZIONE - INAMMISSIBILITA.*
L'opposizione a precetto puo fondarsi su fatti modificativi o estintivi del diritto del creditore, purche posteriori al giudicato. Pertanto, nella fase dell'esecuzione, la compensazione giudiziale non puo essere operativa se il credito opposto sia anteriore al formarsi del giudicato e non puo considerarsi sorto posteriormente un credito preesistente al titolo esecutivo solo perche esso sia divenuto liquido ed esigibile dopo la sentenza di condanna. (Conf. 2701/63, 1318/63, 971/63, 3115/59).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)