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Sez. 3, Sentenza n. 2990 del 06/07/1977 (Rv. 386549 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - ALL'ESECUZIONE - IN GENERE - ESECUZIONE PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE PROCESSUALI - ANTERIORE CREDITO DELL'ESECUTATO - OPPONIBILITA IN COMPENSAZIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1977-07-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/386549-01

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - ALL'ESECUZIONE - IN GENERE - ESECUZIONE PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE PROCESSUALI - ANTERIORE CREDITO DELL'ESECUTATO - OPPONIBILITA IN COMPENSAZIONE - LIMITI.*

La condanna al pagamento delle spese giudiziali e conseguenza della soccombenza, ed il relativo credito non e, pertanto, accertato in esito ad un contraddittorio in cui la controparte avrebbe potuto far valere in compensazione un suo credito. Consegue che al creditore che agisce esecutivamente per il recupero delle spese giudiziali, in forza di sentenza passata in giudicato, l'esecutato puo opporre in compensazione un suo credito anteriore alla formazione di quel giudicato, sempre che l'esistenza di tale credito non sia stata dedotta o non si sarebbe dovuta dedurre nel processo definito con la sentenza passata in giudicato quale fatto estintivo (in tutto o in parte) del credito fatto valere in quel processo. (V 2013/65, mass n 313819).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1241, Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)