diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 1093 del 01/02/2000 (Rv. 533345 - 01)

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER MATERIA - IMPOSTE E TASSE | Contributi dovuti ai consorzi di bonifica - Inclusione nella competenza per materia del tribunale - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza.
Stato
decisa il 2000-02-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/533345-01

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER MATERIA - IMPOSTE E TASSE

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, dell'art. 9, secondo comma, cod. proc. civ., nella parte in cui comporta l'attribuzione al tribunale della competenza per materia in tema di contributi dovuti ai consorzi di bonifica (in relazione alla riconducibilità di questi ultimi alla categoria dei tributi), prospettata in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 97 e 113 Cost., sotto il profilo che da tale disciplina deriverebbe un costo sproporzionato del giudizio nel caso di contributi di entità modesta (e riconducibile all'area della competenza per valore del giudice di pace), poiché al tribunale sono devolute tutte le controversie in materia di imposte e tributi, e quindi non sussiste alcuna disparità di trattamento, e non sono configurabili neanche lesioni del diritto di difesa, anche perché il calcolo di convenienza circa l'opportunità del ricorso alla tutela giurisdizionale è rimessa alla valutazione del soggetto interessato e non incide sulla costituzionalità dell'interpretazione seguita.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 9 bis, Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Costituzione art. 25, Costituzione art. 97 CORTE COST., Costituzione art. 113

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)