Sez. U, Sentenza n. 9493 del 23/09/1998 (Rv. 519829 - 01)
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER MATERIA - IMPOSTE E TASSE | Contributi consortili - Carattere tributario della relativa obbligazione - Configurabilità - Conseguenza - Competenza esclusiva del Tribunale ex art. 9, secondo comma, cod. proc. civ. - Sussistenza.
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER MATERIA - IMPOSTE E TASSE
I contributi spettanti ai consorzi di bonifica ed imposti ai proprietari per le spese di esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere di bonifica e di miglioramento fondiario, rientrano nella categoria generale dei tributi, con la conseguenza che la competenza per materia a conoscere della domanda con la quale il contribuente chiede la restituzione delle somme versate a tale titolo spetta al tribunale ordinario ai sensi dell'art. 9, comma secondo, cod. proc. civ. (non essendo stata attribuita dalla legge alla giurisdizione delle commissioni tributarie con il D.Lgs. n. 546 del 1992) ove si deduca il nessun vantaggio ricavato dall'attività del consorzio. Infatti, con la domanda si fa valere il diritto soggettivo a non essere obbligato a prestazioni patrimoniali all'infuori dei casi contemplati dalla legge.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. Abrog. art. 9 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)