Sez. L, Sentenza n. 15765 del 09/11/2002 (Rv. 558372 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - SPESE GIUDIZIALI | Art. 152 disp. att. cod. civ. - Deroga al principio generale della soccombenza - Eccezioni - Presupposti - Manifesta infondatezza e temerarietà della pretesa.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - SPESE GIUDIZIALI
Nelle controversie relative a prestazioni previdenziali il regime delle spese processuali è regolato dall'art. 152 disp. att. cod. proc. civ., che, derogando al principio generale della soccombenza fissato dall'art. 91 cod. proc. civ., esonera il lavoratore subordinato soccombente dal pagamento delle suddette spese, salvo che nell'ipotesi in cui il giudice accerti, dandone conto in motivazione, la congiunta sussistenza dei presupposti della manifesta infondatezza della pretesa e della temerarietà della lite, consistenti il primo nella assoluta mancanza di fondamento della pretesa, rilevabile "prima facie", ed il secondo nella malafede o colpa grave della parte, ovvero nell'aver la parte insistito in una pretesa nella consapevolezza della sua infondatezza, o senza aver compiuto alcuna preventiva valutazione in ordine alla ragionevolezza della pretesa stessa.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 152 CORTE COST., Legge 30/03/1942 num. 318 art. 152 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)