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Sez. L, Sentenza n. 4485 del 20/05/1997 (Rv. 504544 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTO PER LE CONTROVERSIE PREVIDENZIALI (DISPOSIZIONI PARTICOLARI) - PROCEDIMENTO - SPESE GIUDIZIALI | Ambito di applicabilità del regime delle spese processuali fissato dal'art. 152 disp att. cod. proc. civ. - Controversie promosse nei confronti del datore di lavoro ed aventi ad oggetto diritti con incidenza sul rapporto previdenziale - Esclusione.
Stato
decisa il 1997-05-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/504544-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTO PER LE CONTROVERSIE PREVIDENZIALI (DISPOSIZIONI PARTICOLARI) - PROCEDIMENTO - SPESE GIUDIZIALI

L'esonero dal pagamento delle spese processuali, previsto dall'art. 152 disp. att. cod. proc. civ. nel testo risultante dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 134 del 1994, concerne soltanto le cause previdenziali in senso stretto, promosse contro gli istituti di previdenza e assistenza al fine di ottenere le prestazioni di loro competenza, e non anche le controversie che hanno ad oggetto l'accertamento, nei confronti del datore di lavoro, di diritti del prestatore con riflessi previdenziali, come la causa promossa per ottenere il riconoscimento di spettanze di lavoro soggette a contribuzione e che possono rivelarsi utili ai fini pensionistici.

Riferimenti normativi: Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 152 CORTE COST., Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 152 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)