diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 8814 del 04/04/2008 (Rv. 602854 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE | Somme aggiuntive per omesso o tardivo pagamento - Funzione - Unitarietà della natura giuridica dell'obbligazione principale e di quella accessoria - Conseguenze - Regime prescrizionale - Fattispecie in tema di domanda, non accolta, di condono previdenziale.
Stato
decisa il 2008-04-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/602854-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE

In tema di contributi previdenziali, l'obbligo relativo alle somme aggiuntive che il datore di lavoro è tenuto a versare in caso di omesso o tardivo pagamento dei contributi medesimi (cosiddette sanzioni civili) costituisce una conseguenza automatica - legalmente predeterminata - dell'inadempimento o del ritardo ed assolve una funzione di rafforzamento dell'obbligazione contributiva alla quale si somma; ne consegue che il credito per le sanzioni civili ha la stessa natura giuridica dell'obbligazione principale e, pertanto, resta soggetto al medesimo regime prescrizionale (nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza del giudice di merito, che, in applicazione del principio su enunciato, aveva ritenuto che la presentazione in data 30.12.1987 di domanda di rateazione ai sensi del d.l. n. 442 del 1987 - non accolta dall'INPS, con conseguente mancata sostituzione delle somme aggiuntive con gli interessi da dilazione - svolgesse i suoi effetti interruttivi anche rispetto alle somme aggiuntive, alle quali continuava ad applicarsi, ai sensi dell'art. 3, comma 10, legge n. 335 del 1995, la prescrizione decennale in luogo di quella quinquennale).

Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/10/1987 num. 442, Legge 28/02/1988 num. 48 CORTE COST., Legge 08/08/1995 num. 335 art. 3 com. 9 CORTE COST., Legge 08/08/1995 num. 335 art. 3 com. 10 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)