Sez. 2, Sentenza n. 1770 del 07/02/2001 (Rv. 543712 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE | Ritardo nell'adempimento - "Maggior danno" da svalutazione - Prova - Qualità di imprenditore commerciale del creditore - Prova per presunzione del danno - Ammissibilità.
RISARCIMENTO DEL DANNO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE
Nel caso in cui il creditore, del quale non sia controversa la qualità di imprenditore commerciale, deduca di aver subito dal ritardo del debitore nell'adempimento dell'obbligazione pecuniaria un pregiudizio conseguente al diminuito potere di acquisto della moneta, non è necessario, ai fini del riconoscimento del maggior danno ragguagliato alla svalutazione monetaria, che egli fornisca la prova di un danno concreto casualmente ricollegabile all'indisponibilità del credito per effetto dell'inadempimento, dovendosi presumere, in base all'"id quod plerumque accidit", che, se vi fosse stato tempestivo adempimento, la somma dovuta sarebbe stata utilizzata in impieghi antinflattivi.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)