Sez. 2, Sentenza n. 4184 del 23/04/1998 (Rv. 514831 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE | Ritardo nell'adempimento - "Maggior danno" da svalutazione - Prova - Qualità di imprenditore commerciale del creditore - Prova per presunzione del danno - Ammissibilità.
RISARCIMENTO DEL DANNO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE
Nel caso in cui il creditore del quale non sia controversa la qualità di imprenditore commerciale deduca di aver subito un danno dal ritardo del debitore nell'adempimento dell'obbligazione pecuniaria, non è necessario che egli fornisca la prova di un danno concreto casualmente ricollegato all'indisponibilità del credito per effetto dell'inadempimento, dovendosi presumere in base all'"id quod plerumque accidit" che se vi fosse stato tempestivo adempimento la somma dovuta sarebbe stata utilizzata in impieghi antinflattivi.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)