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Sez. U, Sentenza n. 2079 del 04/05/1989 (Rv. 462659 - 01)

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - RESPONSABILITÀ ED OBBLIGHI DEGLI AMMINISTRATORI, DEI LIQUIDATORI E DEI SOCI - DISTRAZIONE DI BENI E MANCATO PAGAMENTO DI IMPOSTE - AZIONE DI ACCERTAMENTO NEGATIVO - PROPONIBILITÀ DAVANTI AL GIUDICE ORDINARIO - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1989-05-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/462659-01

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - RESPONSABILITÀ ED OBBLIGHI DEGLI AMMINISTRATORI, DEI LIQUIDATORI E DEI SOCI - DISTRAZIONE DI BENI E MANCATO PAGAMENTO DI IMPOSTE - AZIONE DI ACCERTAMENTO NEGATIVO - PROPONIBILITÀ DAVANTI AL GIUDICE ORDINARIO - CONDIZIONI.*

La responsabilità di amministratori e liquidatori di una società, per distrazione di beni e mancato pagamento di imposte dovute dalla società stessa, secondo la previsione dell'art. 36 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, non ha carattere tributario, ma integra un'obbligazione "ex lege" per fatto illecito proprio di tali soggetti. Pertanto, allorquando non sia ancora intervenuto un atto formale dell'amministrazione finanziaria di accertamento di detta obbligazione, ipotesi per la quale il citato art. 36 contempla espressamente la giurisdizione delle commissioni tributarie sull'impugnazione di quell'atto, si deve riconoscere la esperibilità davanti al giudice ordinario di Azione di accertamento negativo dell'obbligazione medesima. (V 2955/86, mass n 445964; (V 2145/85, mass n 440024; (V 2925/78, mass n 392346).*

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 636 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 36

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)