Sez. 2, Sentenza n. 8745 del 10/05/1984 Ud. (dep. 18/10/1984) Rv. 166173 - 01
PROVA PENALE - PERIZIA - PERIZIA PSICHIATRICA - NEL DIBATTIMENTO - NECESSITÀ DI GRAVI E FONDATI INDIZI DI INFERMITÀ MENTALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ - LIMITI.*
PROVA PENALE - PERIZIA - PERIZIA PSICHIATRICA - NEL DIBATTIMENTO - NECESSITÀ DI GRAVI E FONDATI INDIZI DI INFERMITÀ MENTALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ - LIMITI.*
La perizia psichiatrica può essere disposta in dibattimento soltanto quando vi siano fondati e gravi indizi, che rendano necessaria un'indagine sullo stato di mente dell'imputato. Tali indizi, eziologici o anamnestici, devono essere clinicamente rilevanti, ossia relativi a vere e proprie infermità mentali e non a mera abnormità di comportamento - il giudizio sulla sussistenza degli indizi è riservato al giudice di merito ed è insindacabile in Cassazione, se sorretto da adeguata motivazione, immune da vizi logici. (Conf mass n 162648 ed ivi citate; (Conf mass n 162374; (Conf mass n 160854).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 314 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 455
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)