Sez. L, Sentenza n. 23528 del 16/10/2013 (Rv. 628384 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - SOSPENSIONE DEL RAPPORTO - SCIOPERO - IN GENERE | Sciopero delle mansioni - Nozione - Legittimità - Esclusione.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - SOSPENSIONE DEL RAPPORTO - SCIOPERO - IN GENERE
In tema di astensione collettiva dal lavoro, non costituisce legittimo esercizio del diritto di sciopero il rifiuto di rendere la prestazione, per una data unità di tempo, che non sia integrale, ma riguardi solo uno o più tra i compiti che il lavoratore è tenuto a svolgere (cd. sciopero delle mansioni), come ad esempio il rifiuto di sostituire un collega assente, nonostante l'obbligo in tal senso previsto dalla contrattazione collettiva.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Costituzione art. 40
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)