diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 4780 del 13/07/1983 (Rv. 429669 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE NUOVE - IN GENERE - DOMANDA IN PRIMO GRADO DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO - DOMANDA IN APPELLO DI RISOLUZIONE DELLO STESSO CONTRATTO PER IMPOSSIBILITÀ SOPRAVVENUTA - NOVITÀ - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1983-07-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/429669-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE NUOVE - IN GENERE - DOMANDA IN PRIMO GRADO DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO - DOMANDA IN APPELLO DI RISOLUZIONE DELLO STESSO CONTRATTO PER IMPOSSIBILITÀ SOPRAVVENUTA - NOVITÀ - SUSSISTENZA.*

Proposta in primo grado domanda di risoluzione del contratto per inadempimento, costituisce domanda nuova in appello, e quindi va rigettata ai sensi dell'art. 345 cod. proc. civ., quella di risoluzione dello stesso contratto per impossibilità sopravvenuta, attesa la completa diversità della prima di tali domande (regolata dagli artt. 1453 a 1462 cod. civ.) dalla seconda (disciplinata dai successivi artt. 1463 a 1466), fondate, rispettivamente, su un inadempimento colpevole (art. 1218 cod. civ.) e su un inadempimento determinato da impossibilità della prestazione non imputabile al debitore (art. 1256 cod. civ.). (V 2079/76, mass n 380900; (V 3063/75, mass n 377156).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1463, Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)