diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 2079 del 07/06/1976 (Rv. 380900 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE - IMPROPONIBILITA - NOZIONE - FATTISPECIE (DOMANDA IN PRIMO GRADO DI RISOLUZIONE DEL RAPPORTO PER INIDONEITA DELLA COSA LOCATA; DOMANDA IN APPELLO DI RISOLUZIONE PER SOPRAVVENUTA IMPOSSIBILITA DELLA PRESTAZIONE).*
Stato
decisa il 1976-06-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/380900-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE - IMPROPONIBILITA - NOZIONE - FATTISPECIE (DOMANDA IN PRIMO GRADO DI RISOLUZIONE DEL RAPPORTO PER INIDONEITA DELLA COSA LOCATA; DOMANDA IN APPELLO DI RISOLUZIONE PER SOPRAVVENUTA IMPOSSIBILITA DELLA PRESTAZIONE).*

Si ha domanda nuova, come tale non proponibile in appello, ai sensi dell'art 345 cod proc civ, quando la parte faccia valere una pretesa diversa e piu ampia, che alteri i presupposti e la natura della domanda formulata in primo grado e, modificando i termini della controversia, introduca per la prima volta in appello un nuovo e piu ampio petitum o una diversa causa petendi, sulla base di situazioni di fatto e premesse giuridiche, che importino nuovi temi di indagine e di decisione. (nella specie, chiesta in primo grado dal conduttore la risoluzione del contratto di locazione per 'inidoneita della cosa locatà, in appello veniva domandata la risoluzione per 'sopravvenuta impossibilita della prestazioné. La suprema Corte ha confermato la decisione di inammissibilita di tale seconda domanda, enunciando il principio di cui in massima). (Conf 3038/74, mass n 371493; (Conf 1990/74, mass n 370246; (Conf 3074/73, mass n 366812).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)