Sez. 2, Sentenza n. 52 del 10/01/1964 (Rv. 300082 - 01)
BIS IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - DANNI A RESTITUZIONI IN DIPENDENZA DELLE SENTENZA CASSATA - AUTONOMA DECISIONE - CONDIZIONI - LIMITI - PRONUNCIA CONTESTUALE SUL MERITO - SOCCOMBENZA DELLA PARTE VITTORIOSA IN CASSAZIONE - DETRAZIONE DELLE SPESE GIA PAGATE.* | ** [ Numero già assegnato anche alla massima estratta dalla sentenza n. 51 del 1964 ora assegnato alla massima n. 300082. ] **
BIS IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - DANNI A RESTITUZIONI IN DIPENDENZA DELLE SENTENZA CASSATA - AUTONOMA DECISIONE - CONDIZIONI - LIMITI - PRONUNCIA CONTESTUALE SUL MERITO - SOCCOMBENZA DELLA PARTE VITTORIOSA IN CASSAZIONE - DETRAZIONE DELLE SPESE GIA PAGATE.*
Il principio secondo il quale il giudice di rinvio deve provvedere sulla domanda di restituzione di quanto pagato in esecuzione di una sentenza poi cassata senza subordinare la relativa decisione all'esito finale della lite principale, e applicabile quando la domanda sia autonomamente proposta o quando, proposta congiuntamente a quella di merito, su questa il giudice di rinvio non decida definitivamentè il principio stesso non si applica quando il giudice di rinvio decide contestualmente sia sulla domanda di restituzione delle spese che su quella di merito e ritiene definitivamente soccombente la parte che fu vittoriosa in Cassazione, in tal caso egli non puo condannare la controparte alla restituzione delle spese riscosse in virtu della sentenza poi cassata, ma deve detrarre dall'ammontare complessivo delle spese dovute dal soccombente quella parte che e stata da lui precedentemente versata.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 389
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)