Sez. 3, Sentenza n. 4696 del 18/07/1980 (Rv. 408507 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - TITOLO ESECUTIVO - TITOLI DI CREDITO - ORIGINALE - NECESSITA - SEQUESTRO PENALE DEL TITOLO DI CREDITO - ESECUZIONE IN BASE AD UNA COPIA AUTENTICA DI ESSO - INAMMISSIBILITA - DEDUZIONE DELL'INIDONEITA COME TITOLO ESECUTIVO DELLA COPIA AUTENTICA DEL TITOLO DI CREDITO - OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE - CONFIGURABILITA.*
ESECUZIONE FORZATA - TITOLO ESECUTIVO - TITOLI DI CREDITO - ORIGINALE - NECESSITA - SEQUESTRO PENALE DEL TITOLO DI CREDITO - ESECUZIONE IN BASE AD UNA COPIA AUTENTICA DI ESSO - INAMMISSIBILITA - DEDUZIONE DELL'INIDONEITA COME TITOLO ESECUTIVO DELLA COPIA AUTENTICA DEL TITOLO DI CREDITO - OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE - CONFIGURABILITA.*
Ai fini dell'esecuzione forzata in base a un titolo di credito, l'originale di tale documento e indispensabile ed insostituibile, salvo l'ammortamento, e pertanto, tranne l'ipotesi, di natura eccezionale, in cui si tratti di copia autentica rilasciata, ai sensi dell'art 343 cod proc pen, dopo il sequestro penale del titolo di credito, non e possibile procedere esecutivamente in base ad una copia autentica anziche all'originale, con la conseguenza che la deduzione dell'inidoneita come titolo esecutivo della copia autentica di un titolo di credito rilasciata prima del sequestro penale configura un'opposizione all'esecuzione, vertendosi nell'ambito di una controversia circa il diritto di promuovere l'esecuzione forzata per inesistenza, invalidita, inefficacia del titolo esecutivo. (V 2018/74, mass n 370283; (V 3312/73, mass n 367200).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 474 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 343 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)