Sez. 1, Sentenza n. 20441 del 21/09/2006 (Rv. 593118 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | P.A., nella specie, Prefetto - Difesa e rappresentanza in giudizio - Funzionario delegato - Ammissibilità - Delega in forma scritta - Necessità - Produzione in giudizio - Obbligatorietà - Insussistenza.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE
Nelle cause di opposizione a sanzioni amministrative, l'art. 23, comma 4, della legge n. 689 del 1981 abilita a stare in giudizio direttamente l'organo che ha emesso il provvedimento impugnato, in persona del soggetto che è investito della sua titolarità, ovvero di suoi delegati, secondo gli atti amministrativi di investitura, i quali, anche se hanno forma scritta, non sono equiparabili alla procura di cui all'art. 83 cod.proc.civ. Ne consegue che ad essi non sono applicabili la disciplina della procura al difensore e i relativi principi, dovendosi ritenere sufficiente, ai fini della regolarità della costituzione in giudizio del delegato del Prefetto, la sottoscrizione (non contestata nel caso di specie) della comparsa di risposta e la sua espressa dichiarazione di stare in giudizio in tale sua qualità.
Riferimenti normativi: Legge 30/10/1933 num. 1611 art. 3 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 com. 4 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)