Sez. 6 - L, Ordinanza n. 19027 del 16/09/2011 (Rv. 618845 - 01)
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - RAPPRESENTANZA DELLA P.A. - IN GENERE | CERTALEX - Autorità amministrativa rappresentata in giudizio da un funzionario delegato - Disciplina della procura al difensore - Applicabilità - Esclusione - Sottoscrizione del ricorso e dichiarazione di stare in giudizio in qualità di delegato - Sufficienza - Fondamento - Investitura di funzioni - Presunzione di legittimità degli atti amministrativi.
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - RAPPRESENTANZA DELLA P.A. - IN GENERE
In materia di difesa della P.A., qualora l'autorità amministrativa sia rappresentata in giudizio da un funzionario delegato, non sono applicabili la disciplina della procura al difensore e i relativi principi, dovendosi ritenere sufficiente, ai fini della regolarità della costituzione del delegato, la sottoscrizione del ricorso e la sua espressa dichiarazione di stare in giudizio in tale sua qualità. Ciò in conformità del principio secondo cui la investitura dei pubblici funzionari nei poteri che dichiarano di esercitare nel compimento degli atti inerenti il loro uffici si presume, costituendo un aspetto della presunzione di legittimità degli atti amministrativi. (Principio affermato ai sensi dell'art. 360 bis, comma 1, cod. proc. civ.)
Riferimenti normativi: Legge 30/10/1933 num. 1611 art. 3 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)