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Sez. 1, Sentenza n. 9710 del 17/07/2001 (Rv. 548268 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Pubblica amministrazione, nella specie, Prefetto - Difesa e rappresentanza in giudizio - Funzionario delegato - Ammissibilità - Delega in forma scritta - Necessità - Produzione in giudizio - Obbligatorietà - Insussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2001-07-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/548268-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE

Nel procedimento di opposizione all'ordinanza ingiunzione per violazioni alle norme relative alla circolazione stradale, per la costituzione in giudizio del Prefetto la delega al funzionario incaricato della difesa, senza il patrocinio di un difensore, deve essere conferita per iscritto, anche se non è necessaria la produzione agli atti del processo, in quanto non è equiparabile alla procura di cui all'art.83 cod. proc. civ., essendo sufficiente la sua sottoscrizione nella comparsa di risposta e la sua dichiarazione di stare in giudizio in tale qualità. Ciò in conformità del principio secondo cui la investitura dei pubblici funzionari nei poteri che dichiarano di esercitare nel compimento degli atti inerenti il loro ufficio, si presume, costituendo un aspetto della presunzione di legittimità degli atti amministrativi, che non può essere messa in discussione in giudizio ove, come nella specie, non sia sorta alcuna contestazione al riguardo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 3 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 com. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)