Sez. 3, Sentenza n. 11671 del 19/11/1998 (Rv. 520839 - 01)
LOCAZIONE - RINNOVAZIONE - TACITA | Requisiti - Intervenuta disdetta - Tolleranza nei confronti del protrarsi della detenzione dell'immobile - Tacita rinnovazione - Esclusione.
LOCAZIONE - RINNOVAZIONE - TACITA
In base alla disciplina dell'art. 1597 cod. civ., il conduttore non può opporre la tacita rinnovazione salvo che consti la volontà del locatore di rinnovare il contratto, per cui la semplice tolleranza al protrarsi della detenzione dell'immobile, dopo la disdetta del contratto da parte del locatore, non è indicativa di volontà di rinnovo.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1597
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)