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Sez. 3, Sentenza n. 12334 del 05/11/1999 (Rv. 530924 - 01)

LOCAZIONE - RINNOVAZIONE - TACITA | ConfigurabilitĂ  - Condizioni.
Stato
decisa il 1999-11-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/530924-01

LOCAZIONE - RINNOVAZIONE - TACITA

La rinnovazione tacita del contratto di locazione (art.1597 cod.civ.), non può desumersi dalla sola permanenza del conduttore nell'immobile oltre la scadenza del termine ed alla mera accettazione di canoni per il periodo successivo alla scadenza, occorrendo che detti fatti siano corroborati da comportamenti inequivoci delle parti atti a rappresentare la volontà di mantenere in vita il rapporto locatizio con rinuncia tacita da parte del locatore agli effetti prodotti da eventuali precedenti intimazioni.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1597

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)