Sez. 3, Sentenza n. 9627 del 02/10/1997 (Rv. 508468 - 01)
LOCAZIONE - RINNOVAZIONE - TACITA | Requisiti - Continuazione della detenzione da parte del conduttore e mancanza di volontà contraria del locatore - Sufficienza.
LOCAZIONE - RINNOVAZIONE - TACITA
Ai sensi dell'art. 1597 cod. civ., perché si abbia la rinnovazione tacita del contratto di locazione è sufficiente che sussistano due comportamenti concludenti delle parti: la permanenza del conduttore nella detenzione della cosa locata dopo la scadenza, e la mancanza di qualsiasi manifestazione di volontà del locatore contraria a tale permanenza.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1597
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)