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Sez. 3, Sentenza n. 9627 del 02/10/1997 (Rv. 508468 - 01)

LOCAZIONE - RINNOVAZIONE - TACITA | Requisiti - Continuazione della detenzione da parte del conduttore e mancanza di volontà contraria del locatore - Sufficienza.
Stato
decisa il 1997-10-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/508468-01

LOCAZIONE - RINNOVAZIONE - TACITA

Ai sensi dell'art. 1597 cod. civ., perché si abbia la rinnovazione tacita del contratto di locazione è sufficiente che sussistano due comportamenti concludenti delle parti: la permanenza del conduttore nella detenzione della cosa locata dopo la scadenza, e la mancanza di qualsiasi manifestazione di volontà del locatore contraria a tale permanenza.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1597

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)