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Sez. U, Sentenza n. 3030 del 02/04/1996 (Rv. 496743 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Assegnazione di alloggi per i lavoratori agricoli - Momento conclusivo del procedimento - Graduatoria degli assegnatari - Irrilevanza - Decreto di assegnazione - Necessità - Posizione dell'assegnatario anteriormente all'emissione del decreto - Diritto soggettivo - Esclusione - Domanda dell'assegnatario di risarcimento del danno per la mancata consegna dell'alloggio - Giurisdizione del giudice amministrativo - Sussistenza.
Stato
decisa il 1996-04-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/496743-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE

In tema di assegnazione di alloggi per i lavoratori agricoli, realizzati dall'Istituto Autonomo Case Popolari, ai sensi dell'art. 4 della 30 dicembre 1960, n. 1676(recante "Norme per la costruzione di abitazioni per i lavoratori agricoli") l'utile collocazione nella graduatoria degli assegnatari non rappresenta la fase finale del procedimento di assegnazione, per il cui perfezionamento è necessario il decreto di assegnazione dell'alloggio emesso dal Presidente dell'Istituto e contenente la fissazione del giorno e del luogo per la scelta dell'abitazione e per la stipula del contratto. Sino all'emissione di tale decreto, non sono quindi configurabili in favore dell'aspirante all'assegnazione posizioni di diritto soggettivo, con conseguente difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria a conoscere della domanda di risarcimento del danno per la mancata immissione in possesso dell'alloggio.

Riferimenti normativi: Legge 30/12/1960 num. 1676 art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)