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Sez. L, Sentenza n. 499 del 13/01/2009 (Rv. 606185 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI) | Sgravi contributivi e fiscalizzazione degli oneri sociali - Distinzione - Appartenenza di entrambe le misure all'unitario rapporto previdenziale contributivo - Unitarietà del criterio di accertamento della natura dell'attività espletata dall'impresa - Configurabilità - Conseguenze - Accertamento della natura industriale di un'azienda effettuato in giudizio sul diritto agli sgravi contributivi - Rilevanza del giudicato nel distinto giudizio sulla fiscalizzazione degli oneri sociali - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2009-01-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/606185-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI)

In tema di contribuzione previdenziale, gli sgravi contributivi e la fiscalizzazione degli oneri sociali, pur costituendo misure distinte di riduzione dell'obbligo contributivo (la prima, legata ad un criterio di territorialità ed incidente sulla contribuzione della invalidità, vecchiaia e superstiti, nonché volta ad ottenere un aumento dell'occupazione; la seconda, operante in base ad un criterio di appartenenza a determinati settori di attività economica ed incidente prevalentemente sulla contribuzione di malattia, nonché diretta a ridurre il costo del lavoro), si configurano, sul piano concettuale e probatorio, come eccezioni (in senso riduttivo) dell'obbligo contributivo e, quindi, appartengono entrambe all'unitario rapporto previdenziale contributivo, essendo altresì unitario il criterio di accertamento della natura dell'attività espletata dall'impresa, da rinvenirsi nella più generale qualificazione presente nell'ordinamento tramite l'art. 2195 cod. civ.. Ne consegue che l'accertamento della natura industriale dell'attività imprenditoriale effettuato in una controversia relativa al diritto agli sgravi contributivi fa stato nella successiva causa relativa alla fiscalizzazione degli oneri sociali, avendo i due giudizi ad oggetto lo stesso rapporto giuridico, nonché il medesimo punto di diritto fondamentale nella natura dell'attività esercitata dall'azienda medesima. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, in forza del giudicato formatosi in precedente giudizio sulla natura industriale dell'attività esercitata da un Consorzio agrario al quale era stato riconosciuto il diritto agli sgravi contributivi, aveva respinto la domanda, avanzata dallo stesso Consorzio in successivo giudizio, per la restituzione, da parte dell'INPS, delle somme corrisposte a titolo di contributi di malattia, asseritamente non dovute in base al preteso diritto alla loro fiscalizzazione in quanto azienda manifatturiera).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2195 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Decreto Legge 30/08/1968 num. 918 art. 18 CORTE COST., Decreto Legge 07/02/1977 num. 15 CORTE COST., Legge 25/10/1968 num. 1089 CORTE COST., Legge 07/04/1977 num. 102 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)