Sez. 5 - , Ordinanza n. 26700 del 12/09/2022 (Rv. 665862 - 01)
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - A TITOLO DEFINITIVO | Estinzione del giudizio - Prosecuzione a seguito di ordinanza ex art. 28 del d.lgs. n. 546 del 1992 - Impugnabilità - Esclusione - Fondamento - Conseguenze.
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - A TITOLO DEFINITIVO
In tema di estinzione del processo tributario, in caso di prosecuzione del giudizio, a seguito di ordinanza di accoglimento del reclamo avverso il decreto presidenziale di estinzione, reso in assenza di contraddittorio ai sensi dell'art. 27 del d.lgs. n. 546 del 1992, le censure di illegittimità avverso tale ordinanza, non impugnabile ai sensi dell'art. 28, comma 5, del d.lgs. citato, non possono essere proposte per la prima in sede di legittimità ma vanno fatte valere già mediante l'appello della sentenza emessa all'esito del processo proseguito.
Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 16 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 17 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 28 com. 1, DPR 20/09/1973 num. 602 art. 14, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 28 com. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)