Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 5223 del 21/02/2019 (Rv. 653065 - 02)
PROCEDIMENTO CIVILE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - PER INATTIVITÀ DELLE PARTI E PER MANCATA PROSECUZIONE O RIASSUNZIONE | Estinzione del processo - Effetti sul provvedimento impositivo - Pronuncia espressa di estinzione - Necessità - Pronuncia da parte di altro giudice - Ammissibilità - Fondamento - Fattispecie.
PROCEDIMENTO CIVILE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - PER INATTIVITÀ DELLE PARTI E PER MANCATA PROSECUZIONE O RIASSUNZIONE
Nel processo tributario la definitività del provvedimento impositivo conseguente all'estinzione del giudizio presuppone una formale declaratoria della stessa: peraltro, ove il giudizio si estingua per inattività delle parti, la riproposizione della medesima azione in un secondo procedimento, fondandosi sull'ammesso riconoscimento dell'estinzione del primo, ne comporta l'implicita richiesta di accertamento incidentale, sicché al secondo giudice è consentito pronunciare l'estinzione del primo giudizio in relazione agli effetti da essa discendenti. (Nella specie, in applicazione del principio, la S.C. ha annullato la decisione impugnata che aveva ritenuto illegittima la cartella di pagamento perché emessa senza la previa pronuncia di estinzione del giudizio vertente sulla debenza del tributo, sebbene vi fosse un'implicita richiesta incidentale di accertamento dell'estinzione del precedente giudizio).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 45, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 63
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)