Sez. 5, Sentenza n. 569 del 15/01/2016 (Rv. 638627 - 01)
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - A TITOLO DEFINITIVO | Estinzione del giudizio di impugnazione - Iscrizione a ruolo dell'imposta - Presupposto - Regolare comunicazione dell'ordinanza di estinzione - Necessità - Fattispecie.
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - A TITOLO DEFINITIVO
In caso di estinzione del processo tributario, l'iscrizione a ruolo dell'imposta presuppone la definitività dell'accertamento, sicché deve essere preceduta dalla regolare comunicazione dell'ordinanza di estinzione al contribuente per consentirgli l'eventuale proposizione del reclamo. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto illegittima l'iscrizione a ruolo dell'imposta, per omessa comunicazione agli eredi dell'ordinanza di estinzione del giudizio).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 16 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 17 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 28 com. 1, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 75 com. 2 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 14
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)