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Sez. 1, Sentenza n. 17214 del 28/08/2004 (Rv. 576329 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - IN GENERE | Posizione dei subacquirenti dall'avente causa del fallito - Applicabilità della disciplina dell'art. 67 della legge fall. - Esclusione - Applicabilità della disciplina della revocatoria ordinaria ed in particolare dell'ultimo comma dell'art. 2901 cod.civ. - Sussistenza - Subacquirente a titolo oneroso - Mala fede - Relativo onere della prova - Soggetto gravato - Curatore fallimentare - Presunzione ex primo comma dell'art. 67 - Applicabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2004-08-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/576329-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - IN GENERE

Pur dovendosi riconoscere che la revocatoria ordinaria e quella fallimentare presentano identità sostanziale e funzionale, come è confermato sia dalla norma di collegamento dell'art. 2904 cod. civ. che da quella speculare dell'art. 66 primo comma della legge fallimentare, deve ritenersi che l'art. 67 di tale legge, non facendo alcun riferimento alla sorte dei diritti di coloro che abbiano subacquistato dal primo acquirente dal debitore fallito, è inapplicabile agli atti di acquisto di tali subacquirenti. La posizione di costoro, invece, resta regolata dalla disciplina dell'azione revocatoria ordinaria e, quindi, dalla norma dell'ultimo comma dell'art. 2901 cod. civ., che fa salvi i diritti subacquistati a titolo oneroso dai terzi di buona fede, con la conseguenza che i subacquirenti a titolo oneroso da chi abbia acquistato dal fallito restano esposti all'esercizio da parte del curatore di detta azione ove abbiano acquistato in mala fede e subiscono l'effetto pregiudizievole dell'inefficacia dell'atto intervenuto fra il debitore fallito ed il suo avente causa diretto e loro dante causa. La relativa azione, sotto il profilo della prova della malafede del subacquirente, non trovando applicazione l'art. 67 (ed in particolare la presunzione di cui al primo comma di tale norma e la correlata inversione dell'onere della prova), resta soggetta alle normali regole della revocatoria ordinaria e, pertanto, incombe al curatore (che ha l'onere di dare dimostrazione dei fatti costitutivi dell'azione, secondo la normale regola di cui all'art. 2697 cod. civ.), dare la prova della suddetta mala fede, da individuarsi nella consapevolezza, da parte del subacquirente, della circostanza che l'atto di acquisto intervenuto fra il suo dante causa ed il debitore fallito era revocabile ai sensi dell'art. 67 della legge fallimentare.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)