Sez. 1, Sentenza n. 18607 del 05/12/2003 (Rv. 568666 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - IN GENERE (RAPPORTI CON L'AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA) | Revocatoria ordinaria - Termine di prescrizione - Decorrenza - Dalla data dell'atto impugnato - Revocatoria fallimentare - Termine di prescrizione - Decorrenza - Dalla data della dichiarazione di fallimento - Diversità della disciplina - Eccezione di illegittimità costituzionale per diversità di trattamento e lesione del diritto di difesa (artt. 3 e 24, Cost.) - Manifesta infondatezza.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - IN GENERE (RAPPORTI CON L'AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA)
L'azione revocatoria ordinaria prevista dall'art. 66, l. fall., e l'azione revocatoria fallimentare ex art. 67, l.fall., benché siano entrambe dirette a tutelare i creditori nei confronti di atti di disposizione pregiudizievoli delle loro ragioni, si differenziano quanto alla disciplina dei presupposti soggettivi, del regime probatorio e della legittimazione al suo esercizio, poiché la prima può essere proposta anche anteriormente alla apertura della procedura concorsuale, che segna soltanto il momento dal quale la legittimazione ad esercitarla ed a proseguirla spetta esclusivamente al curatore fallimentare, mentre la seconda può essere invece esperita soltanto in virtù ed a seguito della dichiarazione di fallimento; pertanto, è manifestamente infondata l'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 66, l.fall., nell'interpretazione secondo la quale il termine di prescrizione di detta azione decorre dalla data di compimento dell'atto impugnato, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24, Cost., in quanto le fattispecie poste in comparazione sono diverse e la differente disciplina delle due azioni neppure vulnera il diritto di difesa dei creditori, poiché questi sono legittimati ad esercitare la azione revocatoria ordinaria anteriormente all'apertura della procedura concorsuale.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Cod. Civ. art. 2901, Legge Falliment. art. 66, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 66, Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)