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Sez. 1, Sentenza n. 18607 del 05/12/2003 (Rv. 568665 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - IN GENERE (RAPPORTI CON L'AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA) | Revocatoria ex art. 66, l.fall - Revocatoria ordinaria - Natura - Identità - Termine di prescrizione - Decorrenza - Dalla data dell'atto impugnato - Revocatoria fallimentare - Termine di prescrizione - Decorrenza - Dalla data della dichiarazione di fallimento.
Stato
decisa il 2003-12-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/568665-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - IN GENERE (RAPPORTI CON L'AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA)

L'azione revocatoria ordinaria prevista dall'art. 66, l.fall., si identifica con l'azione che i creditori, anteriormente alla dichiarazione di fallimento, possono esercitare ai sensi degli artt. 2901 segg, cod. civ., in riferimento agli atti di disposizione del patrimonio posti in essere dal debitore in pregiudizio delle loro ragioni; pertanto la prescrizione di questa azione decorre dalla data dell'atto impugnato, trattandosi di azione che preesisteva al fallimento e che resta disciplinata, quanto ai presupposti, dalle norme del codice civile, rilevando l'apertura della procedura concorsuale al fine dell'attribuzione della sua cognizione al Tribunale fallimentare, dell'estensione dei suoi effetti a vantaggio di tutti i creditori ammessi al passivo e dell'attribuzione al curatore della esclusiva legittimazione a proporla, ovvero a proseguirla, restando quindi escluso che la dichiarazione di fallimento identifichi il giorno dal quale il diritto può essere fatto valere, che segna invece il 'dies a quò della prescrizione dell'azione revocatoria fallimentare, in quanto quest'ultima azione può essere esercitata soltanto in virtù ed a seguito dell'apertura della procedura concorsuale.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 66, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 66, Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2901

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)