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Sez. 2, Sentenza n. 14567 del 30/05/2025 (Rv. 675371-02)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - AMBITO DI APPLICAZIONE - SOLIDARIETA' | Disciplina dettata dall'art. 6 della legge n. 689 del 1981 - Applicabilità al soccidante - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2025-05-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/675371-02

SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - AMBITO DI APPLICAZIONE - SOLIDARIETA'

La disciplina della solidarietà contenuta nell'art. 6 della l. n. 689 del 1981 - secondo cui il proprietario della cosa che servì o fu destinata a commettere la violazione nonché chi è incaricato della direzione o della vigilanza cui è soggetto l'autore della violazione sono obbligati in solido con il medesimo al pagamento della somma dovuta, a meno che non offrano la prova liberatoria ivi prevista - è applicabile al soccidante, in base alle disposizioni del codice civile che gli assegnano la proprietà del bestiame nonché la direzione e il controllo sull'attività di allevamento e di sfruttamento dello stesso, nonché alle clausole del contratto di soccida che regolano a loro volta tali poteri.

Cod. Civ. art. 2170, Cod. Civ. art. 2171, Cod. Civ. art. 2173, Cod. Civ. art. 2174, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 6, Cod. Civ. art. 1374

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)