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Sez. 2, Sentenza n. 11206 del 07/05/2008 (Rv. 603062 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - SOLIDARIETÀ | Disciplina dettata dall'art.6 della legge n.689 del 1981 - Interpretazione estensiva - Ammissibilità per il socio di una società di capitale - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2008-05-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/603062-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - SOLIDARIETÀ

Nel sistema della legge 24 novembre 1981, n.689, ispirato al principio generale della natura personale della responsabilità, l'istituto della solidarietà, previsto dall' art.6, è rigorosamente circoscritto alle fattispecie contemplate da detta norma, tra le quali non rientra quella della responsabilità dei soci di una società di capitale, la quale risponde in solido con l'amministratore. (Nella specie, la S.C. ha annullato l'ordinanza ingiunzione con cui veniva ordinato ad un socio di una società per azioni il pagamento di una somma di danaro a titolo di sanzione amministrativa per la violazione dell'art. 12 del d.lgs. n.22 del 1997 relativa alla omessa tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti).

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 1 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)