Sez. L, Sentenza n. 18761 del 26/09/2005 (Rv. 583599 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE | Retribuzione minima - Determinazione ex art. 1 d.l. n. 338 del 1989, convertito, con modificazioni, in legge n.389 del 1989 - Istituti giuridici del contratto collettivo di riferimento - Inclusione.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE
In tema di determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi dell'assicurazione obbligatoria, la retribuzione minima, alla stregua dell'art. 1 del d.l. 9 ottobre 1989 n. 338, convertito, con modificazioni, in legge 7 dicembre 1989 n. 389, deve essere determinata tenendo conto di tutti gli istituti giuridici del contratto collettivo di riferimento che comportino una retribuzione minima.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 09/10/1989 num. 338 art. 1, Legge 07/12/1989 num. 389 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)