Sez. L, Sentenza n. 230 del 11/01/2006 (Rv. 586646 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Censurabilità in Cassazione - Limiti - Fattispecie relativa al CCNL per dipendenti ENEL e, in particolare, alle previsioni in materia di licenziamento disciplinare.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE
L'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune è istituzionalmente riservata al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione o per violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto esente da vizi la sentenza di merito che aveva effettuato una valutazione complessiva della gravità dei vari addebiti contestati alla stregua della norma collettiva prevedente le ipotesi in cui è possibile procedere ad un licenziamento disciplinare, sottolineando, con motivazione adeguata e priva di vizi logici, che alcuni degli addebiti contestati apparivano particolarmente gravi in quanto integranti un'ipotesi di abuso da parte del lavoratore, espressamente prevista dalla norma collettiva come legittimante il recesso, della sua posizione di dipendente ENEL finalizzato a procurare all'utente indebiti vantaggi patrimoniali, laddove altri addebiti, pur di non particolare gravità, costituivano ulteriori elementi di valutazione sulla rilevanza complessiva della condotta del lavoratore)
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)