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Sez. L - , Sentenza n. 10952 del 08/05/2018 (Rv. 648196 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - IN GENERE | Pubblico impiego privatizzato - Rimborso spese legali - Art. 25 del c.c.n.l. area dirigenza sanitaria e veterinaria - Ipotesi di conflitto di interessi reale - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2018-05-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/648196-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - IN GENERE

In tema di pubblico impiego privatizzato, il diritto al rimborso delle spese legali, ai sensi dell'art. 25 del c.c.n.l. area dirigenza sanitaria e veterinaria dell'8 giugno 2000 - norma di miglior favore sia rispetto alle previsioni di cui all'art. 41 del d.P.R. n. 270 del 1987 che alla previgente disciplina pattizia - è esteso alle ipotesi di proscioglimento del dipendente nei casi di conflitto "presunto" (ad esempio derivante dal titolo astratto di reato), ma non anche a quelle di conflitto "reale", che cioè si sia tradotto in iniziative assunte dall'ente in sede giudiziaria, ipotesi in cui l'onere delle spese trova la propria disciplina nell'art. 91 c.p.c. e per le azioni civili in sede penale nell'art. 541, comma 2, c.p.p.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 541 com. 2, DPR 20/05/1987 num. 270 art. 41, Contr. Coll. 08/06/2000 art. 25

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)