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Sez. L - , Ordinanza n. 28785 del 30/11/2017 (Rv. 646384 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - IN GENERE | Dirigenza medica - Rimborso spese legali - Normativa applicabile - Individuazione - Criteri - Data di apertura del procedimento penale - Rilevanza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2017-11-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/646384-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - IN GENERE

In materia di dirigenza medica e veterinaria del SSN, per l'individuazione della disciplina applicabile, ai fini del diritto al rimborso delle spese legali sostenute dal dipendente per la difesa nel processo penale instaurato a suo carico, occorre fare riferimento al momento dell'instaurazione del processo penale. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha rigettato la domanda di rimborso ritenendo applicabile l'art. 41 del d.P.R. n. 270 del 1987, che esclude sempre e comunque il diritto in questione in presenza di un conflitto di interessi, vigente al momento della instaurazione del processo penale, e non la disciplina di miglior favore, dettata dall'art. 25 del c.c.n.l. 1998-2001 per l'area della dirigenza medica e veterinaria, che lo riconosce anche nei casi in cui "al dirigente, prosciolto da ogni addebito, non sia stato possibile applicare inizialmente il comma 1 per presunto conflitto di interessi", intervenuta quando era ancora pendente il processo penale).

Riferimenti normativi: DPR 20/05/1987 num. 270 art. 41, Contr. Coll. 08/06/2000

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)