Sez. 1, Sentenza n. 7254 del 18/03/2008 (Rv. 602257 - 01)
BENI - IMMATERIALI - MARCHIO - IN GENERE (ESCLUSIVITÀ DEL MARCHIO) | Marchio cosiddetto "di forma" - Legittimità - Condizioni e limiti - Forme frutto di lavorazioni non "standardizzate" - Carattere distintivo - Sussistenza - Fattispecie.
BENI - IMMATERIALI - MARCHIO - IN GENERE (ESCLUSIVITÀ DEL MARCHIO)
In tema di marchio, per il quale l'art. 18, primo comma, lettera c), del r.d. 21 giugno 1942, n. 929 (nel testo risultante dalla sostituzione operata con l'art. 18 del d.lgs. 4 dicembre 1992, n. 480), preclude che possano costituire oggetto di registrazione i segni costituiti dalla forma imposta dalla natura stessa del prodotto, dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico, o dalla forma che dà un valore sostanziale al prodotto, il segno costituito dalla forma di un prodotto, che ne consente la registrazione come marchio, deve rivestire un carattere ornamentale o funzionale inferiore a quello necessario per rendere la forma brevettabile come modello, ma che tuttavia goda di un autonomo carattere distintivo. Tali possono essere considerate le forme frutto di lavorazioni non "standardizzate", suscettibili per ciò di assumere un proprio carattere di distintività (Nella specie la S. C. ha confermato la statuizione della corte territoriale laddove aveva negato il carattere di segno registrabile come marchio della lavorazione del cuoio cd."a granopaglia", ritenendo, con motivazione adeguata, il carattere "standardizzato" della relativa lavorazione).
Riferimenti normativi: Legge 06/08/1992 num. 480, Regio Decr. 21/06/1942 num. 929 art. 18
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)